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PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14197 del 14/06/2010

Controversia relativa al pagamento di contributi previdenziali - Contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro - Accertamento incidentale - Incapacità a testimoniare del lavoratore - Sussistenza - Interrogatorio libero del lavoratore ex art. 421 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare; tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 cod. proc. civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa. (Nella specie, relativa ad un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'omesso versamento di contributi previdenziali, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittima l'audizione della lavoratrice ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., rilevando altresì che la decisione in primo grado non era stata assunta soltanto in base alle dichiarazioni da parte di quest'ultima, ma che esse erano state valutate nell'insieme delle risultanze processuali).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.14197 del 14/06/2010