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Interessi maturati nel periodo anteriore all'abrogazione – Cass. n. 32271/2022

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Rimborso Irpeg - Calcolo degli interessi - Tasso previsto dall'art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244 del 2007, abrogato dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 - Interessi maturati nel periodo anteriore all'abrogazione - Applicazione - Fondamento.

 

In tema di rimborso dell'eccedenza Irpeg, la quota a titolo di interessi ultradecennali va calcolata al tasso previsto dall'art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244 del 2007, sino alla data di efficacia della sua abrogazione operata dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, poiché la norma abrogata continua a produrre effetti sui rapporti pregressi, siano essi pendenti o esauriti, maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge abrogatrice.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32271 del 02/11/2022 (Rv. 666356 - 01)

 

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Cassazione

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2022