Skip to main content

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - in base ad accertamenti non definitivi – Corte di Cas

Dazi e diritti doganali - Riscossione - Accoglimento ricorso avverso avviso di rettifica - Esigibilità maggiori somme pretese - Esclusione - Conseguenze - Rimborso maggiori somme o svincolo garanzie prestate - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso l'avviso di rettifica, escludendo o riducendo l'ammontare dovuto, le eventuali maggiori somme pretese non sono esigibili, sicché l'Amministrazione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio ed a limitare l'avvio o la prosecuzione dell'attività di riscossione al minor importo accertato in giudizio; nel caso di già avvenuta esazione, deve escludersi, invece, il diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme e allo svincolo delle garanzie prestate, che sorge solo quando la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, l'obbligazione doganale si sia, "in parte qua", estinta.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7346 del 17/03/2020 (Rv. 657548 - 01)