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Prova contraria con azione di rivendicazione – Cass. n. 21977/2021

Trascrizione - leggi speciali - Iscrizione nel libro fondiario - Effetti - Presunzione di legittimità - Ragioni - Prova contraria con azione di rivendicazione - Ammissibilità.

 

Nel sistema tavolare l'iscrizione nel libro fondiario, stante il controllo giudiziale che precede l'intavolazione, determina una presunzione di legittimità del titolo che ne è a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validità ed efficacia dell'atto che, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria da parte di chi si ritenga leso nei propri diritti, con l'azione di rivendicazione proponibile davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del r.d. n. 499 del 1929.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21977 del 30/07/2021 (Rv. 662062 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948

 

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Cassazione

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2021