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Beni immobili - scrittura privata non autenticata – Cass. n. 23945/2020

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - Scrittura privata non autenticata - Accertamento giudiziale dell'autenticità - Necessità - Art. 2652 c. c. - Applicabilità - Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente - Titolo idoneo alla trascrizione - Configurabilità.

Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23945 del 29/10/2020 (Rv. 659393 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2658, Cod_Civ_art_1159_1

corte

cassazione

23945

2020