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Transazione - invalidità - annullabilità - pretesa temeraria – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19023 del 25/09/2015

Elemento oggettivo e soggettivo - Nozione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19023 del 25/09/2015

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'annullabilità della transazione, relativa ad una domanda di accertamento della natura subordinata di rapporto di lavoro giornalistico, per carente consapevolezza, in capo al preteso datore, della temerarietà della pretesa di qualificare come autonomo il rapporto medesimo tenuto conto dell'assenza d'iscrizione all'albo, del mancato inserimento nella "cucina redazionale" e del difetto di sovrapponibilità alla posizione di altro lavoratore).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19023 del 25/09/2015