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Costituzione del diritto delle servitù volontarie Cass. 13223/2019

 costituzione non negoziale - per usucapione – Servitù di passaggio costituita per usucapione - Natura - Servitù volontaria - Conseguenze - Interclusione del fondo - Rilevanza - Esclusione.

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13223 del 16/05/2019 (Rv. 653820 - 01)

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1031 – Costituzione delle servitù

Cod. Civ. art. 1051 – Passaggio coattivo

Cod. Civ. art. 1052 – Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

Cod. Civ. art. 1055 – Cessazione dell’interclusione

Cod. Civ. art. 1158 – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari