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Servitù - prediali - esercizio - alterazione - aggravamento (divieto di) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14179 del 27/06/2011

Cancello - Apposizione da parte del proprietario del fondo servente - Ammissibilità - Modalità di transito - Disagio minimo e trascurabile - Rilevanza - Esclusione - Meccanismo automatico con telecomando a distanza - Richiesta da parte del proprietario del fondo dominante - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio "servitus in faciendo consistere nequit".

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14179 del 27/06/2011