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Mancata statuizione su alcuna delle domande – Cass. n. 35382/2022

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Mancata statuizione su alcuna delle domande - Facoltà della parte - Deduzione del vizio in sede di gravame ovvero riproposizione della domanda in separato giudizio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

 

In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno. (Nella specie, la S.C. ha accolto la prospettazione di un curatore fallimentare tesa a far constare l'autonomia della domanda di compenso rispetto alla domanda di rimborso delle spese anticipate e a rimarcare la facoltà dell'organo concorsuale di riproporre separatamente quest'ultima, anziché impugnare ex art. 26 l.fall. il provvedimento del giudice delegato che aveva trascurato di pronunciarsi su di essa).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35382 del 01/12/2022 (Rv. 666704 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346

 

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Cassazione

35382

2022