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Declaratoria di inammissibilità – Cass. n. 28364/2022

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Declaratoria di inammissibilità - Motivazione anche sul merito - Impugnazione concernente sia l'inammissibilità che il merito - Interesse all’impugnazione sul merito - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Conseguenze - Accoglimento del motivo sull'inammissibilità - Assorbimento del motivo attinente al merito - Esclusione - Ragioni.

 

Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28364 del 29/09/2022 (Rv. 665733 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

28364

2022