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Principio del libero convincimento del giudice – Cass. n. 27847/2021

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - poteri del giudice - analisi di tutte le argomentazioni delle parti - Principio del libero convincimento del giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. - Ambito operativo limitato all'apprezzamento di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Conseguenze.

 

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021 (Rv. 662803 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

27847

2021