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Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva – Cass. n. 29321/2021

Provvedimenti del giudice civile - non definitiva (o parziale) - Fonti del diritto - "ius superveniens" - sopravvenienza di nuove norme nell'ulteriore corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva - Preclusione - Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello - Sussistenza.

 

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323

 

Corte

Cassazione

29321

2021