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Rigetto dell'istanza di correzione - Cass. n. 26047/2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione - Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'ordinanza con cui sia stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, per stabilire se il provvedimento impugnato contenesse o meno una pronuncia sul motivo d'appello che i ricorrenti assumevano essere stato trascurato, potesse darsi rilievo alle motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26047 del 17/11/2020 (Rv. 659921 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_288

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26047

2020