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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Cass. n. 12652/2020

Configurabilità - Condizioni - Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza - Assenza di specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.

Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 (Rv. 658279 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132

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2020