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Perdita della "potestas iudicandi" - Cass. n. 11675/2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità' di argomentazioni – Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità.

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 (Rv. 657952 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1

CORTE

CASSAZIONE

11675

2020