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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)

Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione alla stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti 

L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 (Rv. 653468 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207