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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - pubblicazione (deposito della) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018

Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione.

Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018