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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11023 del 25/05/2005

Condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 "bis" cod. proc. civ.) - Natura decisoria - Esclusione - Modificabilità e revocabilità - Conseguenze - Maggiori somme eventualmente corrisposte in adempimento della ordinanza poi modificata quanto all'ammontare della somma non contestata - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Solo a seguito della sentenza accertante l'ammontare del debito - Azione proposta in pendenza della causa dinanzi al diverso giudice preventivamente adito - Improponibilità - Continenza della controversia in quella pendente innanzi al primo giudice.

L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186 "bis" cod. proc. civ., è un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa. Detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l'ammontare del debito, in relazione al quale il debitore può agire in restituzione, "ex" art. 2033 cod. civ., per le maggiori somme eventualmente corrisposte. Ne consegue che il giudice adito per la ripetizione della maggior somma corrisposta dal debitore, in adempimento di ordinanza emessa, nel corso di un procedimento pendente innanzi a diverso giudice, ai sensi dell'art. 186 "bis" cod. proc. civ., poi modificata limitatamente alla minore somma non controversa, è privo di competenza funzionale a pronunciarsi sulla restituzione, per l'evidente continenza, "ex" art. 39 cod. proc. civ., della controversia sottoposta al suo esame in quella pendente dinanzi al Tribunale.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11023 del 25/05/2005