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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 09/09/2003

Processo cumulativo con domande principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti.

L'art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano cumulate una domanda principale e una riconvenzionale e l'istanza di emissione dell'ordinanza sia formulata dal solo attore (per la domanda principale) e non anche dal convenuto (per la riconvenzionale). In tal caso - argomentando dalla disciplina di cui agli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ. quanto alla separazione delle pronunce - la possibilità di una pronuncia parziale con l'ordinanza si ha quando la domanda dell'attore è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile, mentre non lo è quella del convenuto; rientra, inoltre, nella discrezionalità del giudice istruttore, non sindacabile in sede di legittimità, il decidere se dare corso all'istanza ex art. 186 "quater", ovvero se disattenderla ritenendo la necessità del "simultaneus processus", mentre, nell'ipotesi in cui domanda principale e domanda riconvenzionale siano connesse per incompatibilità (nel senso che l'accoglimento della prima comporta il rigetto della seconda e viceversa), con conseguente impossibilità di decisioni separate essendo unico il fatto da accertare, è da ritenere che l'istanza ex art. 186 "quater" avanzata solo sulla domanda principale sia ugualmente ammissibile e che il suo accoglimento contenga una pronuncia implicita (di rigetto) della domanda riconvenzionale, dovendo essere definito l'intero oggetto del giudizio.

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 09/09/2003