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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - ad abundantiam – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3927 del 12/03/2012

Rito camerale contenzioso - Revisione condizioni del divorzio - Decisione in rito definitoria del giudizio - Motivazione anche nel merito - "Potestas iudicandi" - Inconfigurabilità - Onere ed interesse all'impugnazione - Insussistenza - Conseguenze - Rito camerale contenzioso - Necessità dell'impugnazione nella parte della motivazione svolta "ad abundantiam" - Esclusione.

Si applica anche al rito camerale contenzioso, quale quello relativo al procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, il principio secondo il quale se il giudice, pur essendosi spogliato della "potestas iudicandi", abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è, viceversa, inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3927 del 12/03/2012