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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014

Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale - Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia - Decisione su istanza di correzione materiale avanzata dall'appellante principale - Irrilevanza.

L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile, ancorché il giudice d'appello esamini e decida una istanza di correzione di errore materiale, avanzata dall'appellante principale, esulando tale istanza dagli specifici motivi d'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014