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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9425 del 27/04/2011

Vizio di formazione del provvedimento - Impugnazione limitata al vizio - Ammissibilità - Esclusione - Estensione al merito dell'ordinanza correttiva - Necessità - Fondamento.

L'ordinanza di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile neanche con ricorso ex art. 111 Cost., essendo l'impugnazione consentita solo a tutela dei diritti nascenti dalla parte corretta attraverso la verifica della legittimità degli effetti sostanziali della disposta correzione. Ne consegue che la denuncia di eventuali vizi di formazione dell'ordinanza di correzione che non coinvolgano anche il merito sostanziale del provvedimento determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo essere formulate esclusivamente censure che riguardino o la verifica dell'ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza del merito del provvedimento correttivo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9425 del 27/04/2011