Skip to main content

Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011

Domanda principale e riconvenzionale - Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. sulla principale - Ammissibilità - Fondamento.

L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater cod. proc. civ., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2011