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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - revocabilità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 11/02/2011

Ordinanze della Corte di Cassazione - Revocabilità - Sussistenza - Conseguenze - Ordinanza declinatoria della trattazione camerale ex art. 375 cod. proc. civ. - Trattazione in pubblica udienza - Declaratoria di inammissibilità del ricorso per le stesse ragioni già attinenti alla fissata trattazione camerale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

La norma contenuta nell'art. 177 cod. proc. civ., secondo la quale le ordinanze "latu sensu" istruttorie e quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha emesse, salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione, unitamente al principio secondo cui tali ordinanze comunque motivate non possono pregiudicare la decisione della causa. Ne consegue che l'ordinanza interlocutoria con la quale la Corte di Cassazione abbia ritenuto che non ricorressero i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. non impedisce la successiva declaratoria d'inammissibilità del ricorso per gli stessi motivi che avevano indotto la trattazione camerale, potendo la scelta della pubblica udienza essere giustificata da altre condizioni, quali la produzione di memorie, che, per la loro complessità, siano incompatibili la trattazione abbreviata.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 11/02/2011