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provvedimenti del giudice civile - sentenza - omessa pronuncia – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 02/03/2016

Nozione - Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio - Esclusione.

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 02/03/2016