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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6891 del 01/04/2005

Vizio di ultrapetizione - Attribuzione di un bene non richiesto o rilievo d'ufficio di un'eccezione in senso stretto ovvero decisione basata su titolo diverso - Configurabilità - Sentenza fondata su una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o su norme giuridiche diverse - Configurabilità del vizio - Esclusione.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 cod.proc.civ., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda e deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"),attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nei limiti della domanda, rilevi d'ufficio una eccezione in senso stretto che può essere fatta valere solo dall'interessato, o ancora qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel giudizio un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Non viola, invece, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che sorregga la decisione con argomentazioni diverse da quelle addotte dalla parte, rendendo la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione e ad una valutazione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6891 del 01/04/2005