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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 31/05/2005

Sentenza del giudice di pace secondo equità - Ricorso per cassazione - Motivo afferente alla mancata ammissione di prova testimoniale - Per superfluità - Natura della censura - Sostanziale e non processuale - Violazione dei principi informatori della materia - Esclusione.

La censura dedotta in ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia non eccedente i due milioni, per violazione dell' art. 116 cod. proc. civ. per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale perché attiene alla valutazione delle prove e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere, che è esclusa sia quando il mezzo di prova tende a provare circostanze pacifiche o fatti non contestati, sia quando in atti sussistono elementi sufficienti a dimostrare i fatti di cui si vuole fornire la prova.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 31/05/2005