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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 28/01/2005

Giudice di pace - Sentenza - Equità - Regime delle impugnazioni - Ricorso per cassazione per violazione di legge - Esperibilità - Limiti - Fattispecie.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 204, le sentenze del giudice di pace rese secondo equità "ratione valoris" possono essere impugnate con ricorso per cassazione, per violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., soltanto in relazione alla violazione di "principi informatori" della materia, e cioè di principi ai quali deve ispirarsi la disciplina positiva nel regolare un istituto in attuazione dei principi costituzionali, restando invece preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale. (Nella specie, relativa alla asserita violazione dell'art. 2948 cod. civ., ossia di una specifica disciplina di dettaglio dell'istituto della prescrizione, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 28/01/2005