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provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19662 del 13/09/2006

Indicazione nell'intestazione del nome di un quarto magistrato non sottoscrivente la sentenza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19662 del 13/09/2006

L'indicazione, nell'intestazione della sentenza, oltre al nome dei tre magistrati componenti il collegio dinanzi al quale la causa è stata discussa e che ha riservato la causa in decisione, del nome di un quarto magistrato non sottoscrivente la sentenza, va ascritta ad un mero errore materiale, come tale non comportante la nullità della sentenza, ma suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19662 del 13/09/2006