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provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014

Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termine lungo - Decorrenza - Condizioni - Deposito di sentenza di appello in cancelleria recante una duplice data di deposito e di pubblicazione - Accertamenti sull'effettiva completezza della sentenza - Necessità - Contenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014

In tema di ricorso per cassazione, il "dies a quo" per il computo del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza di appello, che si considera eseguita con la certificazione del suo deposito, mediante apposizione, in calce al documento, della data e della firma del cancelliere. Peraltro, ove il cancelliere abbia apposto in calce al documento due date diverse, l'una attestante il deposito e l'altra la pubblicazione della sentenza, ai fini del computo del menzionato termine occorre procedere ad un accertamento di fatto per verificare il momento dell'effettiva completezza della sentenza, con riferimento ai suoi elementi essenziali, primo fra tutti la sottoscrizione del giudice estensore e del presidente del collegio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione a far data dalla pubblicazione della sentenza di appello in ragione della prova fornita dal ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione della minuta da parte del presidente alla data del deposito della stessa).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9482 del 30/04/2014