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provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - delle parti e del loro domicilio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010

Mancata o inesatta indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Errore materiale - Condizione - Identificabilità delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Mancata costituzione del contraddittorio o obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010

L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento ad un procedimento in cui era parte l'Agenzia delle Entrate, la S.C. ha stabilito che, benché non indicata nell'intestazione della sentenza, l'avvenuta partecipazione al giudizio dell'Agenzia fosse inequivocabilmente desumibile da suo contenuto, laddove si indicava la sua costituzione in giudizio già in primo grado e la proposizione dell'appello da parte della medesima).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010