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provvedimenti del giudice civile - sentenza - nullità della sentenza - in genere - pronuncia sulla nullità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1820 del 28/01/2005

Friuli Venezia Giulia - Mancata traduzione della sentenza in lingua slovena - Violazione del trattato di Osimo - Conseguenze - Nullità "ex se" della sentenza - Esclusione - Condizioni per la configurabilità del vizio - Pregiudizio in concreto delle facoltà difensive. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1820 del 28/01/2005

La sentenza emanata nella regione del Friuli - Venezia Giulia (nella specie, dal Tribunale di Trieste) che non sia tradotta in lingua slovena (in violazione, pertanto, del disposto dell'art. 8 della legge n.73 del 1977, di ratifica del trattato di Osimo), non può ritenersi perciò solo affetta da nullità per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 Cost., una tale conseguenza potendosi configurare, in ossequio al principio cosiddetto di strumentalità delle forme degli atti processuali (art.156 cod. proc. civ.), solo qualora la parte deduca e dimostri che la mancata traduzione le abbia impedito la conoscenza del contenuto della decisione e pregiudicato i propri diritti di azione e di difesa. (Nella specie, il Tribunale di Trieste, nel rigettare un'opposizione a sanzione amministrativa proposta da società cooperativa appartenente alla minoranza linguistica slovena, non aveva dato ingresso alla richiesta (formulata in sede di comparsa conclusionale) di traduzione della sentenza in quanto l'opponente, dopo aver presentato il ricorso introduttivo del giudizio nella sua lingua materna, si era in seguito avvalsa del ministero di un procuratore legale. Enunciando il suddetto principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso sul rilievo che la società ricorrente non aveva indicato il pregiudizio derivatole in concreto dalla mancata traduzione nella sua madrelingua della sentenza impugnata sicché non si poteva neanche escludere l'avvenuta conoscenza, da parte della società medesima, del contenuto della decisione e, per tale via, il raggiungimento dello scopo dell'atto in questione).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1820 del 28/01/2005