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provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005

Giudice di pace - Giudizio - Sentenza secondo equità - Disciplina giuridica modificata per effetto della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - Violazione dei principi informatori della materia - Onere di indicazione da parte del ricorrente in cassazione - Configurabilità - Modalità di enunciazione del motivo - Individuazione - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare, nella pronuncia sulla questione che gli è sottoposta, i principi informatori della materia - il giudizio secondo equità deve ritenersi ora soggetto, oltre che al rispetto delle norme processuali ed alle norme costituzionali o di diritto comunitario, anche al limite dei principi informatori della materia che si identificano solo con quelli fondamentali ai quali si ispira la disciplina positiva. Da tale principio - che è applicabile anche ai procedimenti pendenti, dato il contenuto "additivo" della suddetta sentenza della Corte costituzionale - deriva che il ricorso per cassazione contro la sentenza di equità del giudice di pace può essere astrattamente sostenuto, oltre che dai motivi indicati dall'art. 360, primo comma, nn. 1 e 2, cod. proc. civ., solo dalla denuncia di violazione di norme processuali o costituzionali o di superamento del limite dei principi informatori della materia. Poiché il rispetto dei principi informatori della materia costituisce il limite del giudizio di equità, e non una regola da applicare, ne discende che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere diretto non a denunciare la violazione di una regola ma il superamento del limite, con la conseguenza, per un verso, che il ricorrente non può limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme giuridiche ma deve indicare con chiarezza il principio informatore che assume violato e, per altro verso, che il sindacato della Corte di cassazione può investire solo il rispetto del limite del giudizio di equità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26687 del 06/12/2005