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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015

Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11176 del 29/05/2015