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Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)

Modo di deduzione - lista dei testimoni - riduzione - Richieste istruttorie - Mancata ammissione - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione del diritto alla prova - Condizioni e limiti - Valutazione di irrilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite - Vizio di motivazione - Limiti.

Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la mancata ammissione di alcuni testi, chiamati a deporre su circostanze diverse da quelle su cui erano chiamati i testimoni ammessi, senza spiegare la decisività di tali circostanze).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023 (Rv. 669452 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_183