Esercizio della facoltà nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione – Cass. n. 9690/2023
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Disconoscimento della scrittura privata - Esercizio della facoltà nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione - Nozione - Effettivo esercizio del diritto di difesa - Rilevanza.
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9690 del 12/04/2023 (Rv. 667547 - 01)