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Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova – Cass. n. 9507/2023

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Processo civile - Norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova - Inesistenza - Conseguenze - Ammissibilità di prova atipica - Condizioni - Scritti provenienti da terzi - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, escludendo il valore di prova legale della dichiarazione giurata di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 98 del 1994 nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'indennizzo per la perdita di beni in Somalia, aveva omesso di valutare tale dichiarazione, quale prova atipica, nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023 (Rv. 667489 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_101

 

Corte

Cassazione

9507

2023