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Principio di non contestazione – Cass. n. 4747/2023

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove - Principio di non contestazione - Giudizio di appello - Contestazione di fatti rilevanti - Preclusione - Limiti - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni.

 

Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023 (Rv. 666925 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115

 

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Cassazione

4747

2023