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Prova documentale nel processo civile – Cass. n. 4835/2023

Prova civile - produzione di documenti - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità -Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_372

 

Corte

Cassazione

4835

2023