Skip to main content

Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono – Cass. n. 7451/2023

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - telegramma - in genere - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - Licenziamento - Impugnativa per iscritto ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono - Idoneità - Condizioni - Esecuzione della dettatura da parte di un terzo e da utenza telefonica non appartenente al lavoratore - Ostatività - Esclusione - Indicazione del lavoratore come autore della dichiarazione ed invio del telegramma su suo mandato - Necessità - Prova relativa - Onere gravante sul lavoratore - Fattispecie.

 

L'impugnativa per iscritto del licenziamento, a norma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non imputabile al lavoratore la dichiarazione a mezzo telegramma, proveniente dallo studio del legale, per difetto di prova circa il conferimento dell'incarico, senza, tuttavia, far doverosamente ricorso alla prova presuntiva, alla luce dei dati acquisiti agli atti di causa, tra cui l'indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, la comunicazione dei motivi di licenziamento da parte della società direttamente al lavoratore, in risposta al telegramma, e la pregressa sottoscrizione da parte del legale della lettera di giustificazioni redatta a fronte della contestazione di addebiti al lavoratore medesimo).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7451 del 15/03/2023 (Rv. 667126 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2705, Cod_Civ_art_2727

 

Corte

Cassazione

7451

2023