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Errore sull'idoneità dimostrativa della prova sul suo contenuto oggettivo – Cass. n. 37382/2022

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Errore sull'idoneità dimostrativa della prova sul suo contenuto oggettivo - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Distinzione rispetto all'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c.

 

In tema di ricorso per cassazione, l'errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è censurabile in sede di legittimità in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti, diversamente dall'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_395

 

Corte

Cassazione

37382

2022