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Ordine del giudice di presentazione del conto – Cass. n. 26222/2022

Prova civile - rendimento dei conti - Procedimento ex art. 263 c.p.c. - Ordine del giudice di presentazione del conto - Presupposti - Non contestazione di tale obbligo - Necessità - Fattispecie.

 

Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria; pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 263, comma 2, c.p.c., in quanto il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito del rendiconto, senza procedere all'accertamento della permanenza del rapporto da cui tale obbligo discendeva e del quale era stata eccepita l'intervenuta estinzione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26222 del 06/09/2022 (Rv. 665689 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_263, Cod_Proc_Civ_art_264, Cod_Proc_Civ_art_265

 

Corte

Cassazione

26222

2022