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Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito – Cass. n. 7187/2022

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione ed errore di valutazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si contestava l'oggettivo travisamento, a causa di un errore percettivo, del contenuto di una missiva, alla quale la Corte d'appello aveva attribuito una valenza confessoria circa il riconoscimento di pretesi difetti di beni che, in realtà, non erano mai stati consegnati all'acquirente).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

7187

2022