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Dichiarazioni rese in giudizio dal commissario liquidatore – Cass. n. 8130/2022

Prova civile - confessione - giudiziale - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – in genere - Dichiarazioni rese in giudizio dal commissario liquidatore - Natura confessoria - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria. (Nel caso di specie va, pertanto, confermato il decreto reiettivo di ammissione del credito allo stato passivo in conseguenza del mancato deposito degli atti di erogazione e quietanza, "deficit" probatorio non superabile dalla circostanza che il commissario, nelle sue conclusioni, pur dando atto della mancata produzione documentale, aveva rimesso al tribunale la decisione sull'effettiva debenza della somma).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8130 del 14/03/2022 (Rv. 664360 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2731     

 

Corte

Cassazione

8130

2022