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Variazioni riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente – Cass. n. 40122/2021

Prova civile - onere della prova - appalto (contratto di) - progetto - variazioni - in genere - Regime probatorio - Variazioni riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Diversità - Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata.

 

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021 (Rv. 663359 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1659, Cod_Civ_art_1661, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

40122

2021