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Accertamenti bancari – Cass. n. 35258/2021

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori - Accertamenti bancari - Versamento - Presunzione ex art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972 - Prova liberatoria - Contenuto e valutazione - Nozione di comune esperienza - Interpretazione rigorosa – Necessità - Fondamento - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Fattispecie.

 

In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. Il compimento della predetta verifica mediante il ricorso alla nozione di "comune esperienza" - da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo esso una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. - può essere censurato in sede di legittimità in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta del "fatto notorio". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto i versamenti sul conto corrente del contribuente giustificati dalle fatture emesse, nonostante il loro sfasamento temporale rispetto alle operazioni bancarie oggetto dei rilievi erariali, sulla scorta del fatto, erroneamente ritenuto di comune esperienza, che i clienti di uno studio odontoiatrico possano non avere a disposizione il denaro necessario per il pagamento delle prestazioni ricevute e, così, che l'importo delle fatture venga saldato in contanti nei giorni successivi alla data dei documenti fiscali).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35258 del 18/11/2021 (Rv. 663154 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

35258

2021