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Potere del giudice di valutazione della prova – Cass. n. 34786/2021

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Potere del giudice di valutazione della prova - Sindacabilità in sede di legittimità ex art. 116 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

 

Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti".

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021 (Rv. 663118 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

34786

2021