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Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice – Cass. n. 27723/2021

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - assunzione di informazioni da terzi - Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

 

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_194

 

Corte

Cassazione

27723

2021