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Azione promossa per ottenere l'accertamento della non autenticità della scrittura – Cass. n. 20882/2021

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - Apparente sottoscrittore - Necessità di attendere di essere evocato in giudizio per poter operare il disconoscimento - Esclusione - Azione promossa in via principale per ottenere l'accertamento della non autenticità della scrittura - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.

 

La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20882 del 21/07/2021 (Rv. 662037 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216

 

Corte

Cassazione

20882

2021