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Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo – Cass. n. 7040/2021

Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - semplici - Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - Assimilabilità alla rinuncia ex art. 84 del c.p.a. - Conseguenze - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità - Superamento - Condizioni.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la definizione del giudizio presupposto con una declaratoria di improcedibilità del ricorso per "sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa" configura un'ipotesi assimilabile alla rinuncia disciplinata dall'art. 84 del c.p.a., con conseguente operatività della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede l'allegazione e la prova, specificamente, della sussistenza di un pregiudizio, "sub specie" di "patema d'animo", decorso il periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7040 del 12/03/2021 (Rv. 660787 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727